argomento Il diritto all’oblio – 2022

Qual è il diritto all’oblio? Diritto all’oblio Il diritto all’oblio come garanzia costituzionale anche sul web Per diritto all’oblio si intende il diritto di ogni cittadino di chiedere la cancellazione (ma anche l’aggiornamento e la …

diritto all'oblio

Qual è il diritto all’oblio?

Diritto all’oblio Il diritto all’oblio come garanzia costituzionale anche sul web Per diritto all’oblio si intende il diritto di ogni cittadino di chiedere la cancellazione (ma anche l’aggiornamento e la modifica) delle notizie che lo riguardano personalmente, anche a fini reputazionali. Il diritto alla tutela della reputazione, infatti, è collocato tra i diritti inviolabili dell’uomo e riconosciuto e tutelato dalla nostra costituzione (Articolo 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”). Pertanto, è sancito il diritto di ogni individuo all’oblio e al non essere ricordato per quei fatti che in passato sono stati oggetto di cronaca, destinati a riflettere nella sua sfera privata. Diritto che va tutelato anche su Internet.

 

La storia del diritto all’oblio e il GDPR europeo

Da qualche anno si parla di Diritto all’oblio su Internet nel contesto europeo, da quando Viviane Reding (Commissaria europea alla Giustizia) ha dichiarato l’intenzione dell’Unione Europea di avviare un’azione legislativa in materia. Nel 2012 l’Europa si muove in questa direzione studiando numerose regole per garantire il diritto all’oblio in rete per tutti gli utenti di Internet: l’intento era quello di limitare la raccolta di informazioni personali, comprese solo quelle strettamente necessarie e proponendo un’informazione chiara e completa in cui sono esplicitate le finalità della raccolta e ne consentono la completa rimozione.

La Commissione Europea

concentra la sua attenzione principalmente su tre punti: Diritto all’oblio Trasparenza Irrilevanza della territorialità dei dati nella protezione In sostanza, si vuole consentire il diritto a non essere ricordati online per tutti quei fatti che si sono rivelati irrilevanti, irrilevanti e non più di interesse pubblico e il diritto ad essere informati sull’uso che viene fatto dei propri dati con la possibilità di gli utenti a segnalare il loro uso illecito e/o inappropriato agli organi competenti e richiedere la cancellazione da Internet delle informazioni relative a tali eventi. Per garantire una più ampia tutela è richiesto il ricorso a una normativa comune che può prescindere dal luogo in cui i dati sono trattati e dall’ubicazione geografica del responsabile della fornitura dei servizi web.

Tutto ciò presuppone una significativa riformulazione del diritto alla privacy e al controllo dei dati personali, con particolare attenzione ai dati su internet: prima di arrivare a questo punto, però, è necessario risolvere il contrasto più grande emerso negli ultimi anni, ovvero il conflitto tra diritto all’oblio e diritto all’informazione e all’informazione che, per il momento, rappresenta il nodo più complicato da risolvere. Grazie all’avvento del nuovo Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati GDPR del 2016, sono stati legalmente cristallizzati i diritti e le modalità di protezione (nonché la cancellazione delle notizie dal web se ne ricorrono i presupposti) degli stessi che prima erano affidati solo al giudice sentenze sia a livello nazionale che europeo.

il diritto all’oblio e il diritto all’informazione. La materia del diritto all’oblio e della rimozione dei contenuti (link) online è in continua evoluzione sia a livello legislativo che giurisprudenziale.

 

COSA TUTELA IL DIRITTO ALL’OBBLIGO

In termini generali, il “diritto all’oblio” è il trattamento dei dati personali. trattamento dei dati personali che vengono trattati nel caso in cui particolari condizioni l’interessato sia in grado di richiederne la cancellazione al responsabile del trattamento. Se c’è la pubblicazione di informazioni personali (ad esempio, attraverso la pubblicazione di informazioni su Internet o altri mezzi di comunicazione) il diritto alla privacy è un diritto per garantire che i dati personali, anche quando sono stati divulgati in modo legittimo prima , non è distribuito. Per evitare il perpetuarsi della stigmatizzazione della persona colpita che potrebbe esporre la persona a ciò che oggi chiamano a seguito di una “gogna mediatica”.

Si pensi, ad esempio, alla denuncia dell’arresto di un criminale dopo un certo periodo di tempo, con l’assoluzione. La pubblicazione della notizia dell’arresto rientra nel diritto all’informazione dei collaboratori della persona tuttavia, se a conclusione della causa, non viene cancellata o modificata l’interessato è comunque soggetto in modo ingiusto in un insomma, una macchia da solo. Reputazione e onore.

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