Qual è il significato del diritto a non essere dimenticati?
Dall’avvento di Internet il significato di “diritto all’oblio” è stato dibattuto. Il problema è stato come salvaguardare gli interessi della persona che non vuole che vengano rivisitati fatti superati da molto tempo.
Diritto all’oblio e diritto alla memoria
Diritto alla segnalazione e diritto alla memoria. La memoria ha, infatti, un forte valore sociale e rappresenta in questo senso un potenziale che non può essere cancellato per tutelare l’individuo che vuole cancellare il proprio passato. La dicotomia “memoria/oblio va quindi valutata sulla base di distinzioni chiare, di determinate regole. Da alcuni giudizi risulta chiaro che il diritto all’oblio può essere “compresso” a favore del diritto di stampa se ci sono certe Tra queste: l’importanza della notizia per un dibattito di interesse pubblico, l’interesse attuale ed effettivo alla diffusione della notizia, l’alto grado di notorietà dell’argomento.
Diritto all’oblio e privacy vs libertà di espressione del pensiero
L’articolo 15 della Costituzione italiana tutela il diritto di comunicare liberamente con un determinato destinatario, 21 tutela quello di comunicare con una indeterminata generalità di soggetti. In generale, la libertà di pensiero è alla base di una concezione liberale della società. Anche in questo caso è la giurisprudenza che valuta l’interesse concreto, pubblico e attuale di diffondere alcuni elementi che riguardano alcune persone.
I fattori da considerare sono l’interesse per la comunità, ad esempio dal punto di vista della notorietà o del ruolo pubblico svolto dalla persona in questione. Il ruolo dei tribunali Molte sono le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della nostra Corte di Cassazione che hanno contribuito a delineare le forme di tutela e le caratteristiche del diritto all’oblio rispetto ai suddetti diritti . . Ad esempio, una sentenza del 26 giugno 2018 della Corte europea dei diritti dell’uomo ha confermato che il diritto all’oblio rientra nell’ambito del diritto alla tutela della privacy.
Diritto previsto dall’art. 8 della CEDU – Convenzione europea dei diritti dell’uomo, mentre la libertà di espressione è garantita dall’art. 10 della CEDU. Oppure nella sentenza del 24 settembre 2019 (causa C-507/17), la Corte UE ha affermato, tra l’altro, che spetta alle autorità nazionali degli Stati membri (nelle figure di giudici e garanti della privacy): equilibrio tra vita privata e diritto alla libertà di informazione. In una sentenza della Corte di Cassazione del 2019 si diceva che nel contrasto tra i diritti all’oblio e all’informazione, è il giudice che valuta l’interesse pubblico, concreto e attuale.
Cosa significa oggi il diritto all’oblio
Con la diffusione del digitale, pensare oggi che i propri dati personali possano essere sottratti alla pubblica circolazione non è facile. Negli elementi di valutazione deve esserci anche la riflessione sulla de-indicizzazione, ovvero l’operazione che non cancella il contenuto ma lo rende non direttamente accessibile dai motori di ricerca. Questo concetto potrebbe rappresentare un interessante compromesso. Detto questo, oggi il diritto all’oblio si inserisce in un quadro normativo molto ampio in materia di protezione dei dati, in cui anche il GDPR gioca un ruolo di primo piano.
Quando si può esercitare il diritto all’oblio?
Il GDPR si limita a prevedere che l’interessato abbia diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati che lo riguardano nei casi specificamente individuati.
- Se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati originariamente forniti, raccolti, trattati.
- Quando l’interessato revoca il consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
- Quando l’interessato si oppone al trattamento.
- Se i dati personali sono stati trattati illecitamente.
- Quando i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale.
- Quando i dati personali sono trattati in relazione all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori di 16 anni o di età inferiore a 13 anni prevista dagli Stati membri.
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